Obbligo assicurazione eventi catastrofali: ecco a chi si riferisce!

Tra due giorni saremo in primavera, ma in ambito assicurativo non è questa la data del mese di Marzo ’25 che verrà ricordata; bensì entrerà negli annali la data del 31 Marzo.

Il 31 Marzo 2025 entra infatti in vigore l’obbligatorietà di assicurazione contro gli eventi catastrofali per le imprese: questa novità era stata prevista nella Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023), è passata attraverso proroghe e decreti attuativi sempre posticipati fino ad arrivare all’ultimo decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/02 scorso, ed ora sta per diventare realtà.

Chi si deve assicurare?

L’obbligo è previsto per, e citiamo testualmente quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

“le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 Dicembre 2021 n. 234”

Come spesso accade con i testi normativi, quanto riportato non è di semplice ed immediata comprensione; procediamo quindi con un’analisi di dettaglio di tutti gli articoli citati per poter arrivare ad una comprensione piena e concreta della norma.

Il primo articolo del Codice Civile che viene citato è il 2188, che istituisce il Registro delle Imprese e ne stabilisce la pubblicità. Il fatto che tale Registro sia pubblico significa che chiunque può consultarlo e per farlo basta andare sul sito registroimprese.it, digitare il nome dell’impresa o dell’attività e la relativa provincia per trovare i dati ufficiali delle Camere di Commercio. Questo articolo va quindi ad identificare come escluse dall’obbligo di sottoscrizione le persone giuridiche non tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, come ad esempio i condomìni.

Successivamente viene citato l’articolo 2135 del Codice Civile, che definisce la figura dell’imprenditore agricolo. Siccome questo articolo viene indicato come esclusione, ciò vuol dire che anche le imprese agricole non sono assoggettate all’obbligo di sottoscrizione della polizza contro gli eventi catastrofali.

La definizione riportata prevede infine che per le imprese agricole resti fermo, e quindi valido, quanto stabilito dalla legge 30 Dicembre 2021 n. 234 nella quale il comma 515 dell’articolo 1 prevede l’istituzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Tale fondo, gestito dall’Istituto di Servizio per il Mercato Agricolo (ISMEA), veniva creato con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

In caso di dubbi

Se hai una P. IVA, sei arrivato a questo punto dell’articolo, ma non ti è ancora chiaro se rientri o meno nel novero dei destinatari dell’obbligo a sottoscrivere questa nuova copertura abbiamo qualche consiglio per te! La prima cosa da fare è verificare la presenza della tua ditta nel Registro delle Imprese (per comodità lasciamo il link in fondo a questo articolo): se la tua azienda non compare allora questa polizza per te non è obbligatoria. Altro consiglio che possiamo darti è quello di sfruttare il servizio messo a disposizione da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ovvero un indirizzo email dedicato (catnat@ania.it) a cui imprenditori, commercianti e professionisti possono rivolgersi per ottenere chiarimenti.

Link Utili

ANIA Risponde: catnat@ania.it

Codice Civile: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile

Registro Imprese: https://www.registroimprese.it/web/guest/home

Per un preventivo o per ulteriori chiarimenti non esitare a contattarci!