Mobilità “Green”

Nell’articolo di oggi vedremo quali sono le modifiche apportate dal legislatore in tema di mobilità alternativa e/o “green” ed in particolare in relazione a monopattini e biciclette.

Monopattini elettrici

Vista l’ampia diffusione di questa tipologia di veicolo per la micro-mobilità si è ritenuto di dover regolamentarne più in dettaglio l’utilizzo.

La prima modifica in termini di sicurezza riguarda l’utilizzo del caso, che è divenuto obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini a prescindere dall’età (sino ad ora l’obbligo persisteva soltanto per i minori). È stato introdotto anche l’obbligo di munire il monopattino dei freni su entrambe le ruote e delle frecce di segnalazione della svolta.

La riforma del Codice della strada introduce anche la necessità di dotare il monopattino di un contrassegno d’identificazione, una targa, e della relativa obbligatorietà di stipulare una copertura per la responsabilità civile come per i veicoli. Queste due modifiche però, a differenza delle precedenti, non sono ancora pienamente operanti in quanto sono sottoposte all’emanazione di decreti attuativi specifici.

Le nuove disposizioni hanno inoltre ristretto l’ambito nel quale i monopattini possono circolare. Infatti, dal 14 dicembre 2024, possono circolare solo sulle strade urbane che hanno un limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari mentre in precedenza potevano circolare anche in ambito extraurbano, seppur solo sulle piste ciclabili o sui percorsi riservati alle biciclette.

Per quanto concerne le sanzioni, una prima sanzione pecuniaria che va da 200 ad 800 euro è prevista nelle ipotesi di monopattini con caratteristiche difformi rispetto a quelle previste dalle nuove norme.

E’ previsto il sequestro ai fini della confisca in caso il monopattino abbia un motore che sviluppa una potenza superiore a un kilowatt.

Altre sanzioni pecuniarie sono previste:

  • In caso di mancanza di assicurazione o del contrassegno di identificazione per un importo che va da 100 a 400 euro. Naturalmente, ripetiamo, tutto ciò che concerne targa ed assicurazione è attualmente in “stand-by” in attesa dei decreti attuativi.
  • Per un importo che va da 50 a 250 euro, che si applica in molte ipotesi come ad esempio la circolazione contromano, la circolazione sui marciapiedi, la circolazione senza il casco, la circolazione di notte senza tenere le luci accese e così via.

Biciclette

In questo ambito la principale novità non riguarda i ciclisti, ma i conducenti di veicoli a motore che li vogliono superare. L’articolo 148 del Codice al comma 9 prevede che:

“Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.”

Per chiunque non rispetti questa distanza minima nella manovra di sorpasso è prevista una sanzione pecuniaria che va da 167 a 665 euro ed è inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

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